Nuovo Provvedimento in Materia di videosorveglianza pubblicato dal Garante per la Privacy

27-04-2010 - "L'autorità Garante ha varato le nuove regole per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza, sostituendo il vecchio Provvedimento Generale del 2004. Il presente Provvedimento (doc.Web1712680) era atteso da tempo e introduce importanti novità; si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, repressione reati, sicurezza pubblica, controllo strade, tutela della proprietà privata, ecc.) ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, per es. quelli che hanno attribuito ai sindaci e ai Comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme - anche Regionali - che hanno incentivato l'uso di telecamere".
Vedi il vademecum allegato per conoscere le novità più rilevanti.

Vademecum videosorveglianza (746 Kb)


Cartello Videosorvegliata

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Per fare chiarezza sulla regolamentazione della legge sulla privacy riguardante la videosorveglianza riportiamo i principali limiti e adempimenti contenuti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e del 29 aprile 2004.

Il Garante della privacy, con provvedimento del 29 novembre 2000, ha individuato un decalogo che deve essere rispettato da tutti coloro che intendono svolgere attività di videosorveglianza. Il decalogo contiene le seguenti regole:

1. individuare le finalità della sorveglianza e la compatibilità della stessa con le norme di settore vigenti;
2. rispettare i principi di correttezza e liceità del trattamento;
3. effettuare, se dovuta, la notificazione al Garante;
4. fornire agli interessati una chiara e completa informativa;
5. non violare il divieto di controllo a distanza dei dipendenti sancito nello statuto dei lavoratori;
6. registrare le sole immagini indispensabili per perseguire lo scopo dichiarato, evitando, per quanto possibile, immagini dettagliate o ingrandite;
7. individuare il periodo massimo di conservazione delle immagini;
8. nominare i soggetti responsabili ed incaricati del trattamento;
9. non utilizzare i dati raccolti per altri scopi;
10. per le telecamere situate agli accessi dei centri storici, o delle zone a traffico limitato, rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. 250/1999.


Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante ha specificato in maniera approfondita il provvedimento del 29 novembre 2000 e ha individuato 4 principi da osservare affinchè la videosorveglianza sia legittima: liceità, necessità, proporzionalità, finalità.

Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.

Secondo il principio di necessità va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.
La raccolta e l'uso delle immagini deve essere proporzionale agli scopi perseguiti.

Il principio di proporzionalità pur consentendo margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non comporta però scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).
Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere. Per quanto in particolare attiene ai rapporti di lavoro nell'attività di videosorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa.

L'eventuale conservazione temporanea delle immagini deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario e predeterminato a raggiungere la finalità perseguita.
La durata della conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente.
Solo in alcuni casi specifici, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per luoghi come le banche), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
Le ragioni delle scelte di conservazione delle immagini devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare ed il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini della eventuale esibizione in occasione di visite ispettive.

Secondo il principio di finalità gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. La videosorveglianza non ha quindi finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che competono invece solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.


Trattamento dei dati
A differenza dei soggetti pubblici, i privati e gli enti pubblici economici possono trattare dati personali solo se vi è il consenso preventivo espresso dall'interessato, oppure uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso.
Il consenso, oltre alla presenza di un'informativa preventiva e idonea, è valido solo se espresso e documentato per iscritto. Non è pertanto valido un consenso presunto o tacito, oppure manifestato solo per atti o comportamenti concludenti consistenti ad esempio nell'implicita accettazione delle riprese in conseguenza dell'avvenuto accesso a determinati luoghi.
Un'idonea alternativa all'esplicito consenso va ravvisata nell'istituto del bilanciamento di interessi. Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rivelazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

Adempimenti
La persona che intende installare un sistema di videosorveglianza dovrà eseguire i seguenti adempimenti:

a) informativa
Deve informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione delle immagini.
Il foglio informativo deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile e deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze.

b) prescrizioni specifiche
La videosorveglianza è consentita, senza necessità di alcun consenso, qualora essa sia effettuata nell'intento di perseguire fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo, prevenzione di incendi, sicurezza del lavoro.
I titolari dei trattamenti devono sottoporre alla verifica preliminare del garante i sistemi di videosorveglianza che prevedono una raccolta di immagini collegata e confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio dispositivi che rendono identificabile la voce oppure il riconoscimento facciale).

c) soggetti preposti a misure di sicurezza
Devono essere indicate per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate ad utilizzare gli impianti, e nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.


Sanzioni
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti comporta la illiceità o la non correttezza del trattamento dei dati ed espone alle seguenti sanzioni:
- inutilizzabilità dei dati personali trattati;
- adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante o dall'autorità giudiziaria
- applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali.

NB: Gli utilizzi impropri dei prodotti di videosorveglianza e videocontrollo violano la legge del 8-4-74 n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis, c.p.; articolo 226 bis c.p.p sulla riservatezza della vita privata e intercettazioni delle comunicazioni.

DEMA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SULL'USO ILLECITO DI QUESTE APPARECCHIATURE.

Per ulteriori notizie visitate il sito: https://www.garanteprivacy.it.